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A
volte, ingiustamente, arrivano contravvenzioni molto costose
per infrazioni
che non abbiamo commesso e che spesso, chi è munito del
contrassegno speciale non sa
di poter far annullare.
Il caso più emblematico è la multa per divieto di sosta per
gli invalidi
muniti dell'apposito contrassegno.
Le città sono vere giungle di cemento con pochi parcheggi in
favore dei
disabili. I disabili quasi mai trovano liberi i parcheggi
riservati a loro
per legge. Ne consegue che, il più delle volte, loro
malgrado, sono
obbligati a parcheggiare in luoghi normalmente vietati (doppia
fila, divieto
di sosta, ecc. ecc..).
I vigili, in particolari situazioni multano egualmente il
disabile, pur
avendo esposto lo speciale contrassegno sul cruscotto
anteriore e/o
posteriore dell'auto.
COME FARE:
In simili situazioni è preferibile (ove possibile) contestare
(art. 200,
D.L. n. 285/92) subito per iscritto (sul retro della multa) la
verbalizzazione del vigile, invocando la presenza
dell'apposito contrassegno
(Art. 28 legge n. 104/92; D.P.R. nn.495/92 e 503/96).
Se il vigile non vuole ascoltare ragioni è possibile
inoltrare ricorso
scritto al Prefetto (entro 60 giorni dalla notifica del
verbale - art. 203,
D.L. n. 285/92), oppure al Giudice di Pace (entro 30 giorni)
chiedendo la
cancellazione d'ufficio del verbale contestato (allegando
all'istanza i
documenti probatori).
Nella stragante maggioranza dei casi (tranne per i divieti
sulle corsie
preferenziali, nei centri pedonali, dei passi carrabili ed
ogni qualvolta la
sosta costituisce intralcio al traffico) la multa viene
cancellata d'ufficio
(Circolare n. 1030/83, del Ministero LL.PP.).
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